1. Il contributo alla Cassa e alla gestione separata INPS stabilito dall'articolo 1 deve essere versato secondo le modalità, i termini e la periodicità previsti dalle norme vigenti in materia e nelle seguenti misure:
a) del 14 per cento dell'ammontare complessivo delle indennità percepite;
b) del 12,5 per cento per coloro che sono titolari di pensione diretta;
c) del 10 per cento per coloro per i quali sussiste una contribuzione per altri rapporti.
2. L'onere della contribuzione di cui al comma 1 è a carico per un terzo dell'assicurato e per due terzi del Ministero della giustizia.
3. Per gli iscritti alla Cassa i versamenti effettuati ai sensi dei commi 1 e 2 si cumulano con quelli effettuati per lo stesso periodo per attività professionali e,