Art. 2.
(Contributi e versamenti).

      1. Il contributo alla Cassa e alla gestione separata INPS stabilito dall'articolo 1 deve essere versato secondo le modalità, i termini e la periodicità previsti dalle norme vigenti in materia e nelle seguenti misure:

          a) del 14 per cento dell'ammontare complessivo delle indennità percepite;

          b) del 12,5 per cento per coloro che sono titolari di pensione diretta;

          c) del 10 per cento per coloro per i quali sussiste una contribuzione per altri rapporti.

      2. L'onere della contribuzione di cui al comma 1 è a carico per un terzo dell'assicurato e per due terzi del Ministero della giustizia.
      3. Per gli iscritti alla Cassa i versamenti effettuati ai sensi dei commi 1 e 2 si cumulano con quelli effettuati per lo stesso periodo per attività professionali e,

 

Pag. 5

in caso di incapienza rispetto alla misura minima dei contributi soggettivi e integrativi, l'assicurato deve provvedere al versamento della differenza nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione della medesima Cassa. Sui versamenti effettuati in ritardo sono dovuti interessi al tasso legale.